Autorità



Nozione della Curia romana secondo Pastor Bonus, Costituzione Apostolica sulla Curia Romana, di Giovanni Paolo II
Articolo 1
La Curia romana è l'insieme dei dicasteri e degli organismi che coadiuvano il romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, esercizio col quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del Popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo.
Struttura dei Dicasteri
Articolo 2
§ 1. Col nome di dicasteri si intendono: la Segreteria di Stato, le Congregazioni i Tribunali, i Consigli e gli Uffici, cioè la Camera apostolica, l'Amministrazione del Patrimonio della Sede apostolica, la Prefettura degli affari economici della Santa Sede.
§ 2. I dicasteri sono giuridicamente pari tra di loro.
§ 1. I dicasteri, a meno che in ragione della loro particolare natura o di una legge speciale non abbiano una diversa struttura, sono composti dal Cardinale prefetto o da un Arcivescovo presidente, da un determinato numero di padri Cardinali e di alcuni Vescovi con l'aiuto del segretario. Li assistono i consultori e prestano la loro collaborazione gli officiali maggiori e un congruo numero di altri officiali.
Articolo 4
Il prefetto o il presidente regge il dicastero, lo dirige e lo rappresenta.
Il segretario, con la collaborazione del sottosegretario, aiuta il prefetto o il presidente nel dirigere le persone e nel trattare gli affari del dicastero.
Articolo 5
§ 1. Il prefetto o il presidente, i membri, il segretario e gli altri officiali maggiori, nonché i consultori, vengono nominati per un quinquennio dal sommo Pontefice.
Articolo 9
Gli officiali sono assunti tra i fedeli, chierici o laici, che si distinguono per virtù, prudenza, esperienza debita, scienza confermata da adeguati titoli di studio, e sono scelti, per quanto è possibile, dalle diverse regioni del mondo, così che la Curia rispecchi il carattere universale della Chiesa. L'idoneità dei candidati venga dimostrata, all'occorrenza, con esami o in altri modi appropriati.
Le Chiese particolari, i superiori di istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica non manchino di offrire la collaborazione alla Sede apostolica, permettendo, se sarà necessario, che loro fedeli o membri siano assunti presso la Curia romana.
Modo di procedere
Articolo 13
I dicasteri, ciascuno secondo la rispettiva competenza, trattano gli affari che, per la loro particolare importanza, sono riservati per loro natura o di diritto alla Sede apostolica, oltre a quelli che superano l'ambito di competenza dei singoli Vescovi o dei loro organismi (conferenze o Sinodi episcopali), come pure quelli che vengono loro affidati dal sommo Pontefice; studiano i problemi più gravi del nostro tempo, affinché sia più efficacemente promossa e adeguatamente coordinata l'azione pastorale della Chiesa, conservando i dovuti rapporti con le Chiese particolari; promuovono le iniziative per il bene della Chiesa universale; giudicano, infine, le questioni che i fedeli, usando del loro diritto, deferiscono alla Sede apostolica.
Articolo 15
Le questioni vanno trattate in base al diritto, sia universale che peculiare della Curia romana, e secondo le norme di ciascun dicastero, ma sempre in fore e con criteri pastorali, con l'attenzione rivolta sia alla giustizia e al bene della Chiesa, sia soprattutto alla salvezza delle anime.